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VR2 2025 43

Entscheide Obergericht

Graubünden · 2026-04-21 · Italiano GR
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Erwägungen (12 Absätze)

E. 4 / 7 federale 2C_178/2025 del 1° maggio 2025 consid. 1.4, 2C_263/2018 dell’11 febbraio 2019 consid. 1.1). Non si entra dunque nel merito del rispettivo petito n. 2. 1.3. Ai sensi dell'art. 43 cpv. 3 lett. b LGA, il Tribunale d’appello decide nella composizione di giudice unico nel caso in cui un rimedio giuridico è palesemente inammissibile o palesemente fondato o infondato. Nel presente caso, per i motivi che verranno di seguito illustrati, il ricorso è palesemente infondato per cui il Tribunale decide in composizione di giudice unico. 2. È contestata la legittimità delle tassazioni 2019 e 2020, sia in fatto di reddito che di patrimonio. Se fossero riconosciute le deduzioni richieste dal ricorrente, le imposte cantonali, comunali, di culto e federale diretta per gli anni 2019 e 2020 si ridurrebbero complessivamente di CHF 39'283.70 (valore litigioso), come incontestatamente calcolato dalla convenuta. 3. Redditi e sostanza immobiliare in Italia 3.1. Secondo il ricorrente, il sequestro dei suoi immobili in Italia, di cui egli sarebbe soggetto in qualità di ex amministratore di una società italiana, avrebbe un impatto diretto e sostanziale sul suo patrimonio. Visto che non sarebbero a sua disposizione, non sarebbe corretto tassare redditi e sostanza di questi immobili. Egli non avrebbe dunque avuto la capacità economica derivante dai beni sequestrati. Poco cambierebbe che questi siano rimasti formalmente di sua proprietà. 3.2. Al riguardo, si osserva preliminarmente che, contrariamente all’obiezione della convenuta, questa censura non può essere ritenuta tardiva perché sollevata per la prima volta solo nell’e-mail del 12 giugno 2025 (doc. C.12). Detta e-mail è pervenuta alla convenuta prima dell’emanazione dell’impugnata decisione su reclamo del 18 giugno 2025 e le contestazioni ivi contenute non rappresentano un’estensione delle richieste di reclamo (cfr. doc. B.10/C.5). Ad ogni modo, la convenuta si è chinata su di esse nella decisione di reclamo. Il Tribunale è tenuto a sua volta ad analizzarle con piena cognizione (art. 140 cpv. 2 LIG). 3.3. Per accertare la proprietà di un fondo all’estero fa stato il diritto del luogo di situazione (cfr. art. 99 cpv. 1 della Legge federale sul diritto internazionale privato [LDIP; RS 291]). Anche nel diritto italiano – applicabile nel caso di specie –, in ambito penale il sequestro non comporta la perdita della titolarità dei beni sequestrati finché non avviene la confisca (cfr. art. 240 Codice penale italiano e art. 321 Codice di procedura penale italiano). Alla stregua di beni sequestrati situati in Svizzera – soggetti a imposta presso il loro proprietario (cfr. sentenza del Tribunale d’appello del Canton Ticino 80.2019.35 del 9 settembre 2020 consid. 4.2.2 seg.) –

E. 4.1 Secondo il ricorrente, a partire da gennaio 2020 la C._____ SA avrebbe prospettato la fine delle attività societarie, cosa che avrebbe inciso profondamente sul suo impiego, che sarebbe stato ridotto dal 100 % al 50 %. Per questa ragione, i redditi da lui dichiarati a partire da maggio 2019 andrebbero considerati solo per metà, ovvero CHF 66'000.00 annui.

E. 4.2 Circa la tempestività – eccepita dalla convenuta – di questa censura del ricorrente, si rinvia al consid. 3.2.

E. 4.3 Il Tribunale condivide l’opinione della convenuta secondo cui appare insolita l’attestazione della C._____ SA, datata 3 dicembre 2018, con cui si comunica al ricorrente che da maggio 2019 (dopo l’approvazione del bilancio 2018) il suo tempo d’impiego sarà ridotto del 50 % e che gli sarà corrisposto un compenso annuo di CHF 66'000.00 (cfr. doc. B.9). Incomprensibile è come il ricorrente, che all’epoca

E. 4.4 La relativa censura va pertanto respinta. 5. Tassa di culto

E. 5 / 7 i beni, in concreto dei fondi, soggetti a sequestro in Italia nonché i redditi da essi derivanti devono pertanto essere considerati nella tassazione del proprietario residente in Svizzera, sebbene, trattandosi di immobili siti all’estero, solo per la determinazione dell’aliquota (esenzione con riserva di progressività [art. 6 cpv. 1 e art. 7 cpv. 1 LIFD; art. 8b cpv. 1 e art. 9 cpv. 1 LIG; art. 6, art. 13 cpv. 1, art. 22 cpv. 1 e art. 24 cpv. 3 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio [RS 0.672.945.41]). 3.4. Nel caso di specie, stando alle allegazioni e agli atti del ricorrente, sembrerebbe che tutti i suoi immobili in Italia siano oggetto di sequestro preventivo (cfr. doc. B.4 e B.7 e B.8). Gli atti prodotti relativi al sequestro sono stati emessi tra febbraio e marzo 2020. Di conseguenza, il periodo fiscale 2019 non ne è toccato. Per quanto riguarda il periodo fiscale 2020, bisogna concludere che, in assenza di indizi di confisca risp. trasferimento della proprietà degli immobili interessati, dal punto di vista fiscale questi devono continuare ad essere attribuiti al ricorrente quale proprietario e devono quindi essere presi in considerazione ai fini della determinazione dell'aliquota fiscale. Si noti che, nelle sue istanze, il ricorrente sembra misconoscere il fatto che gli immobili in Italia non sono tassati in Svizzera (come sostanza e reddito imponibile), ma per l’appunto vengono solo tenuti in conto per la determinazione dell’aliquota (esenzione con riserva di progressività; cfr. doc. C.3 seg.). 3.5. La rispettiva censura va pertanto respinta. 4. Reddito da attività dipendente

E. 5.1 Il ricorrente sostiene di essere di confessione evangelica riformata e non cattolica come precedentemente indicato.

E. 5.2 Giusta l’art. 24 cpv. 2 della Legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC; CSC 720.200), l'obbligo fiscale si basa sull'appartenenza alla Chiesa dei singoli contribuenti alla fine del periodo fiscale o dell'obbligo fiscale e sulle disposizioni della legge cantonale sulle imposte.

E. 5.3 Nelle dichiarazioni d’imposta 2019 e 2020, il ricorrente ha dichiarato di essere cattolico. Egli non ha presentato alcuna prova attestante la sua uscita dalla Chiesa cattolica per la fine del periodo fiscale 2019 e 2020. Egli non ha nemmeno prodotto un giustificativo comprovante l’appartenenza alla Chiesa evangelica. Non avendo ottemperato all’obbligo di comprovare i fatti da lui addotti, la mancanza di prova va a suo discapito (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_592/2023 del 26 marzo 2024 consid. 3.1.4).

E. 5.4 La relativa censura va pertanto respinta.

E. 6 Per i suesposti motivi il ricorso si rivela manifestamente infondato e la decisione impugnata va pertanto respinta in rigetto dello stesso per quanto ricevibile.

E. 7 / 7 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali: – una tassa di Stato di CHF 1’500.00 – e le spese di cancelleria di CHF 176.00 totale CHF 1'676.00 Tali spese sono poste a carico di A._____. 3. [Rimedi legali] 4. [Comunicazione]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 30 marzo 2026 comunicata il 8 aprile 2026 N. d'incarto VR2 25 43 Istanza Seconda Camera di diritto amministrativo Composizione Righetti, presidente Paganini, attuario Parti A._____ ricorrente patrocinato dall'avvocato Stefano Pizzola contro Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni Steinbruchstrasse 18, 7001 Coira convenuta Oggetto imposta federale, cantonale e comunale 2019 e 2020

2 / 7 Ritenuto in fatto: A. A._____ ha inoltrato le dichiarazioni d’imposta 2019 e 2020 rispettivamente il 4 marzo 2021 e 2 marzo 2022. Il 14 marzo 2025 l’Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni (in seguito: Amministrazione imposte) ha evaso le decisioni di tassazione definitive cantonali, comunali e federale diretta per il 2019 e il 2020, notificate a A._____ in data 20 marzo 2025. B. Il 14 aprile 2025 A._____ ha inoltrato reclamo contro suddette decisioni, contestando una doppia imposizione illegittima in Ticino, la mancata concessione di legittime deduzioni e l’imposizione della tassa di culto cattolica. C. Con scritto del 15 aprile 2025, l’Amministrazione imposte ha indicato al ricorrente che, non essendo contestata l’imposizione illimitata nel Cantone dei Grigioni, un’eventuale doppia imposizione avrebbe dovuto essere contestata al Canton Ticino. Mentre le altre posizioni contestate con il reclamo avrebbero dovuto essere comprovate mediante appositi giustificativi. Veniva concesso un termine di 10 giorni per completare il reclamo. D. Il 23 aprile 2025 A._____ ha chiesto una proroga fino a metà maggio 2025 per completare il reclamo e un’audizione personale. E. Il 16 maggio 2025 l’Amministrazione imposte gli ha concesso un ulteriore termine fino al 23 maggio 2025 per completare il reclamo relativo ai periodi fiscali 2019 e 2020. Lo stesso giorno A._____ ha inviato una lettera, richiedendo una proroga fino a metà giugno 2025 per la presentazione dei documenti e un’audizione personale. F. Dopo un’ulteriore e-mail del 23 maggio 2025 e una missiva del 28 maggio 2025 di A._____ senza giustificativi, il 12 giugno 2025 si è tenuto un incontro tra le parti a B._____, nel corso del quale egli ha ricapitolato la sua situazione, senza tuttavia presentare alcun giustificativo. La sera stessa, egli ha inoltrato un’e-mail, allegando una lettera del suo avvocato, datata 3 giugno 2025, il quale attestava che alcuni conti bancari e immobili in Italia sarebbero stati oggetto di sequestro preventivo dal 24 giugno 2020. Inoltre, venivano contestate delle posizioni di reddito nella dichiarazione d’imposta, senza tuttavia presentare alcun giustificativo a comprova. G. Il 18 giugno 2025 l’Amministrazione imposte ha intimato a A._____ la decisione su reclamo, respingendolo, non avendo questi mai prodotto i giustificativi a comprova delle contestazioni sollevate.

3 / 7 H. Avverso questa decisione, il 21 luglio 2025 A._____ (in seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale d’appello dei Grigioni (in seguito: Tribunale d’appello), chiedendo che le decisioni di tassazione 2019 e 2020 (nonché le qui non pertinenti decisioni di tassazione 2021 e 2022, v. procedura VR2 25 44) siano annullate, che la tassazione personale comunale, cantonale e federale sia rettificata a CHF 20'000.00 (complessivi per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022) con storno di tutti i redditi immobiliari e di sostanza immobiliare sottoposti a sequestro fiscale in Italia e che il reddito di persona fisica sia ridotto al 50 % per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022. Al ricorso sono stati acclusi i giustificativi relativi al sequestro preventivo in Italia e una dichiarazione del datore di lavoro indicante una variazione delle condizioni di lavoro. I. Dapprima con disposizione ordinatoria del 23 luglio 2025, e, su richiesta del ricorrente, con decisione impugnabile del 29 agosto 2025 (cresciuta in giudicato), il Presidente della Seconda Camera di diritto amministrativo ha separato il ricorso in due procedure (procedura in questione VR2 25 43 con oggetto la decisione di reclamo del 18 giugno 2025 inerente alle tassazioni 2019 e 2020 nonché procedura VR2 25 44 con oggetto la decisione di reclamo del 16 maggio 2025 inerente alle tassazioni 2021 e 2022). L. Nella presa di posizione del 7 ottobre 2025, l’Amministrazione imposte (in seguito: convenuta) ha chiesto il rigetto del ricorso, per quanto si debba entrare nel merito dello stesso. M. Con replica dell’11 novembre 2025, il ricorrente ha confermato i petiti di ricorso. Considerando in diritto: 1.1. I requisiti processuali relativi alla competenza del Tribunale d’appello (art. 139 cpv. 1 della Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni [LIG; CSC 720.000] e art. 140 cpv. 1 della Legge federale sull'imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11]), la legittimazione del ricorrente (art. 50 LGA [CSC 370.100]) nonché la tempestività (art. 139 cpv. 1 LIG e art. 140 cpv. 1 LIFD) e la forma (art. 139 cpv. 2 LIG e art. 140 cpv. 2 LIFD) del ricorso sono adempiti. Esso è dunque ricevibile con riserva del considerando seguente. 1.2. Sotto il profilo prettamente giuridico-formale, va notato che non era necessario che il ricorrente chiedesse l’annullamento delle decisioni di tassazione, essendo queste “co-impugnate” con la decisione di reclamo che è l’oggetto del ricorso (effetto devolutivo; cfr. DTF 134 II 142 consid. 1.4; sentenze del Tribunale

4 / 7 federale 2C_178/2025 del 1° maggio 2025 consid. 1.4, 2C_263/2018 dell’11 febbraio 2019 consid. 1.1). Non si entra dunque nel merito del rispettivo petito n. 2. 1.3. Ai sensi dell'art. 43 cpv. 3 lett. b LGA, il Tribunale d’appello decide nella composizione di giudice unico nel caso in cui un rimedio giuridico è palesemente inammissibile o palesemente fondato o infondato. Nel presente caso, per i motivi che verranno di seguito illustrati, il ricorso è palesemente infondato per cui il Tribunale decide in composizione di giudice unico. 2. È contestata la legittimità delle tassazioni 2019 e 2020, sia in fatto di reddito che di patrimonio. Se fossero riconosciute le deduzioni richieste dal ricorrente, le imposte cantonali, comunali, di culto e federale diretta per gli anni 2019 e 2020 si ridurrebbero complessivamente di CHF 39'283.70 (valore litigioso), come incontestatamente calcolato dalla convenuta. 3. Redditi e sostanza immobiliare in Italia 3.1. Secondo il ricorrente, il sequestro dei suoi immobili in Italia, di cui egli sarebbe soggetto in qualità di ex amministratore di una società italiana, avrebbe un impatto diretto e sostanziale sul suo patrimonio. Visto che non sarebbero a sua disposizione, non sarebbe corretto tassare redditi e sostanza di questi immobili. Egli non avrebbe dunque avuto la capacità economica derivante dai beni sequestrati. Poco cambierebbe che questi siano rimasti formalmente di sua proprietà. 3.2. Al riguardo, si osserva preliminarmente che, contrariamente all’obiezione della convenuta, questa censura non può essere ritenuta tardiva perché sollevata per la prima volta solo nell’e-mail del 12 giugno 2025 (doc. C.12). Detta e-mail è pervenuta alla convenuta prima dell’emanazione dell’impugnata decisione su reclamo del 18 giugno 2025 e le contestazioni ivi contenute non rappresentano un’estensione delle richieste di reclamo (cfr. doc. B.10/C.5). Ad ogni modo, la convenuta si è chinata su di esse nella decisione di reclamo. Il Tribunale è tenuto a sua volta ad analizzarle con piena cognizione (art. 140 cpv. 2 LIG). 3.3. Per accertare la proprietà di un fondo all’estero fa stato il diritto del luogo di situazione (cfr. art. 99 cpv. 1 della Legge federale sul diritto internazionale privato [LDIP; RS 291]). Anche nel diritto italiano – applicabile nel caso di specie –, in ambito penale il sequestro non comporta la perdita della titolarità dei beni sequestrati finché non avviene la confisca (cfr. art. 240 Codice penale italiano e art. 321 Codice di procedura penale italiano). Alla stregua di beni sequestrati situati in Svizzera – soggetti a imposta presso il loro proprietario (cfr. sentenza del Tribunale d’appello del Canton Ticino 80.2019.35 del 9 settembre 2020 consid. 4.2.2 seg.) –

5 / 7 i beni, in concreto dei fondi, soggetti a sequestro in Italia nonché i redditi da essi derivanti devono pertanto essere considerati nella tassazione del proprietario residente in Svizzera, sebbene, trattandosi di immobili siti all’estero, solo per la determinazione dell’aliquota (esenzione con riserva di progressività [art. 6 cpv. 1 e art. 7 cpv. 1 LIFD; art. 8b cpv. 1 e art. 9 cpv. 1 LIG; art. 6, art. 13 cpv. 1, art. 22 cpv. 1 e art. 24 cpv. 3 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio [RS 0.672.945.41]). 3.4. Nel caso di specie, stando alle allegazioni e agli atti del ricorrente, sembrerebbe che tutti i suoi immobili in Italia siano oggetto di sequestro preventivo (cfr. doc. B.4 e B.7 e B.8). Gli atti prodotti relativi al sequestro sono stati emessi tra febbraio e marzo 2020. Di conseguenza, il periodo fiscale 2019 non ne è toccato. Per quanto riguarda il periodo fiscale 2020, bisogna concludere che, in assenza di indizi di confisca risp. trasferimento della proprietà degli immobili interessati, dal punto di vista fiscale questi devono continuare ad essere attribuiti al ricorrente quale proprietario e devono quindi essere presi in considerazione ai fini della determinazione dell'aliquota fiscale. Si noti che, nelle sue istanze, il ricorrente sembra misconoscere il fatto che gli immobili in Italia non sono tassati in Svizzera (come sostanza e reddito imponibile), ma per l’appunto vengono solo tenuti in conto per la determinazione dell’aliquota (esenzione con riserva di progressività; cfr. doc. C.3 seg.). 3.5. La rispettiva censura va pertanto respinta. 4. Reddito da attività dipendente 4.1. Secondo il ricorrente, a partire da gennaio 2020 la C._____ SA avrebbe prospettato la fine delle attività societarie, cosa che avrebbe inciso profondamente sul suo impiego, che sarebbe stato ridotto dal 100 % al 50 %. Per questa ragione, i redditi da lui dichiarati a partire da maggio 2019 andrebbero considerati solo per metà, ovvero CHF 66'000.00 annui. 4.2. Circa la tempestività – eccepita dalla convenuta – di questa censura del ricorrente, si rinvia al consid. 3.2. 4.3. Il Tribunale condivide l’opinione della convenuta secondo cui appare insolita l’attestazione della C._____ SA, datata 3 dicembre 2018, con cui si comunica al ricorrente che da maggio 2019 (dopo l’approvazione del bilancio 2018) il suo tempo d’impiego sarà ridotto del 50 % e che gli sarà corrisposto un compenso annuo di CHF 66'000.00 (cfr. doc. B.9). Incomprensibile è come il ricorrente, che all’epoca

6 / 7 era presidente e aveva il diritto di firma individuale (doc. C.14 seg.), abbia potuto scordare il dimezzamento del suo salario allorché ha compilato e inoltrato le dichiarazioni d’imposta 2019 e 2020 il 4 marzo 2021 e il 2 marzo 2022. Come giustamente affermato dalla convenuta, è lecito chiedersi per quale motivo tale documento, che non è fidefacente, sia stato sottoscritto da D._____, il quale, al momento dei fatti, non era più membro della C._____ SA. Inoltre, a comprova delle sue allegazioni, il ricorrente avrebbe potuto inoltrare dei certificati di salario o degli estratti di versamento dello stipendio. Va pertanto concluso che il ricorrente non ha comprovato l’asserito reddito ridotto del 50 %. 4.4. La relativa censura va pertanto respinta. 5. Tassa di culto 5.1. Il ricorrente sostiene di essere di confessione evangelica riformata e non cattolica come precedentemente indicato. 5.2. Giusta l’art. 24 cpv. 2 della Legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC; CSC 720.200), l'obbligo fiscale si basa sull'appartenenza alla Chiesa dei singoli contribuenti alla fine del periodo fiscale o dell'obbligo fiscale e sulle disposizioni della legge cantonale sulle imposte. 5.3. Nelle dichiarazioni d’imposta 2019 e 2020, il ricorrente ha dichiarato di essere cattolico. Egli non ha presentato alcuna prova attestante la sua uscita dalla Chiesa cattolica per la fine del periodo fiscale 2019 e 2020. Egli non ha nemmeno prodotto un giustificativo comprovante l’appartenenza alla Chiesa evangelica. Non avendo ottemperato all’obbligo di comprovare i fatti da lui addotti, la mancanza di prova va a suo discapito (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_592/2023 del 26 marzo 2024 consid. 3.1.4). 5.4. La relativa censura va pertanto respinta. 6. Per i suesposti motivi il ricorso si rivela manifestamente infondato e la decisione impugnata va pertanto respinta in rigetto dello stesso per quanto ricevibile. 7. I costi processuali sono posti a carico del ricorrente soccombente in causa (art. 73 cpv. 1 LGA). La tassa di Stato viene fissata a CHF 1’500.00. Alla convenuta non vengono assegnate spese ripetibili, avendo agito nell'ambito delle sue attribuzioni ufficiali (art. 78 cpv. 2 LGA).

7 / 7 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali: – una tassa di Stato di CHF 1’500.00 – e le spese di cancelleria di CHF 176.00 totale CHF 1'676.00 Tali spese sono poste a carico di A._____. 3. [Rimedi legali] 4. [Comunicazione]